Art. 5
In vigore dal 13 ago 1965
L'istituzione degli uffici ed organi di cui agli è attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data di inizio del loro funzionamento verrà resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.
Alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi stessi cessano, relativamente al territorio della Regione del Molise, tutte le competenze esercitate dai corrispondenti uffici ed organi situati in altre Regioni.
Storico versioni
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