Art. 7

In vigore dal 13 ago 1965
In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all', i posti assegnati al coefficiente 900 con l', primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unità.
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