Art. 6

LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

In vigore dal 14 ago 1975
In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli , e del primo comma dell' della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e sospesa. A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi: 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili; 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili; 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell' della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1969, N. 991 Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerre, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
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