Art. 11

LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

In vigore dal 1 ago 1965
Gli della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo