Art. 16
LEGGE 5 luglio 1965, n. 798
In vigore dal 12 apr 1968
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE
Visto, il Guardasigilli:
REALE
Storico versioni
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