Art. 16

LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

In vigore dal 12 apr 1968
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237 La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo