Art. 5

LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

In vigore dal 14 ago 1975
La pensione si consegue: a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età; b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40; c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale. In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto. Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo