Art. 4

LEGGE 26 giugno 1965, n. 785

In vigore dal 16 lug 1965
All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonchè alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'art. 19-bis, secondo comma, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357. Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il Commercio.
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