Art. 3
LEGGE 26 giugno 1965, n. 785
In vigore dal 16 lug 1965
In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-bis, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati.
Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.
L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all', sub della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.
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