Art. 1
LEGGE 26 giugno 1965, n. 785
In vigore dal 16 dic 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-26;785#art-1