Art. 5

LEGGE 30 marzo 1965, n. 227

In vigore dal 24 apr 1965
All'onere di lire 25 milioni derivante dall'applicazione dell' della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti dal precedente e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5833 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1965 SARAGAT MORO - GUI - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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