Art. 4

LEGGE 30 marzo 1965, n. 227

In vigore dal 12 giu 1965
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965, è ridotta di lire 25 milioni.
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