Art. 1

LEGGE 30 marzo 1965, n. 227

In vigore dal 24 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo e autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, già concesso dall', lettera a) della legge 10 novembre 1963, n. 1539.
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