Art. 3
In vigore dal 5 mag 1965
All'onere derivante dall'Accordo predetto si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1963-1964, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio stesso e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del Fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo suindicato, per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-03-06;259#art-3