Art. 2

In vigore dal 5 mag 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 dello Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1965-03-06;259#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963. — Testo vigente | Portale Normativo