Art. 1

In vigore dal 5 mag 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.
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