Art. 5

LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403

In vigore dal 14 gen 1965
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TREMELLONI - SPAGNOLLI - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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