Art. 5
LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403
In vigore dal 14 gen 1965
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TREMELLONI - SPAGNOLLI - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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