Art. 4

LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403

In vigore dal 14 gen 1965
All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
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