Art. 4
LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403
In vigore dal 14 gen 1965
All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-12-13;1403#art-4