Art. 5

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1176

In vigore dal 5 dic 1964
L'E.F.I.M., per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde. in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato. Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell', nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.
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