Art. 4

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1176

In vigore dal 5 dic 1964
Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione di società ed alla assunzione di partecipazioni di cui all', comma secondo, ed al trasferimento dei titoli azionari e obbligazionari ai sensi dell' della legge 7 febbraio 1956, n. 45, e dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10 mila ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2 mila ed esenti da tassa di concessione governativa. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10 mila. Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.
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