Art. 2
LEGGE 5 novembre 1964, n. 1176
In vigore dal 5 dic 1964
L'E.F.I.M. esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.
Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente potrà costituire società per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.
La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all' della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
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