Art. 5
LEGGE 10 agosto 1964, n. 663
In vigore dal 15 ago 1964
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-08-10;663#art-5