Art. 5 · LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Art. 5

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

In vigore dal 15 ago 1964
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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