Art. 3

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

In vigore dal 15 ago 1964
Le norme previste dall'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;663#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo