Art. 7
LEGGE 5 luglio 1964, n. 607
In vigore dal 7 feb 1976
Le deliberazioni della Commissione, che hanno carattere definitivo, saranno eseguite dalla Banca nazionale del lavoro che provvederà per il pagamento agli aventi diritto degli indennizzi così liquidati.
Tali pagamenti saranno effettuati con imputazione al conto intestato al Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro e di cui all', ed in conformità, a quanto stabilito con la convenzione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Qualora l'importo del conto predetto non dovesse risultare sufficiente a soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, gli indennizzi saranno liquidati in misura proporzionalmente ridotta.
Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio la Banca nazionale del lavoro renderà conto dei pagamenti effettuati, all'anzidetta Commissione.
Il rendiconto finale della gestione sarà presentato alla Commissione dalla Banca medesima entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione di detta Commissione.
L'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo sarà versato all'Erario dello Stato.
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