Art. 10

LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

In vigore dal 31 lug 1964
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1964 SEGNI MORO - COLOMBO - SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE
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