Art. 2
LEGGE 5 luglio 1964, n. 607
In vigore dal 31 lug 1964
Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all' non si terrà conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonchè delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria.
Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito.
Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane è stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.
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