Art. 2 · LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

Art. 2

LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

In vigore dal 31 lug 1964
Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all' non si terrà conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonchè delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria. Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito. Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane è stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.
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