Protocollo 5

Art. 21

In vigore dal 1 lug 1964
. La Comunità fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che sono garantite dallo Stato associato interessato. Il termine normale di tali anticipazioni è quello della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-21

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