Protocollo 5
Art. 21
In vigore dal 1 lug 1964
.
La Comunità fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che
sono garantite dallo Stato associato interessato. Il termine normale di tali anticipazioni è quello della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-21