Protocollo 5
Art. 19
In vigore dal 1 lug 1964
.
Per il finanziamento delle azioni previste dall', paragrafo 4 della Convenzione possono essere concesse anticipazioni alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli Stati associati,
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-19