Protocollo 5

Art. 19

In vigore dal 1 lug 1964
. Per il finanziamento delle azioni previste dall', paragrafo 4 della Convenzione possono essere concesse anticipazioni alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli Stati associati,
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-19

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