Protocollo 5
Art. 16
In vigore dal 1 lug 1964
.
I prestiti possono essere impiegati per coprire le spese di
importazione nonché le spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-16