Art. 15
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Attribuzioni del personale ausiliario
Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia degli uffici nonchè alla custodia della sede del Consiglio di Stato e disimpegna il servizio di anticamera, di udienza e delle adunanze.
Vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e adempie agli incarichi di carattere materiale inerente al servizio. I lavori di fatica sono eseguiti dagli appartenenti alle prime due qualifiche;
Storico versioni
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