Art. 13

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Attribuzioni del personale della carriera esecutiva Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche e del protocollo; vigila alla perfetta tenuta dell'archivio di sezione: svolge compiti di carattere contabile, statistico; ha i contatti con il pubblico e può essere destinate ad altre mansioni, qualora esigenze di servizio lo richiedano.
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