Art. 15 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 15

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Attribuzioni del personale ausiliario Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia degli uffici nonchè alla custodia della sede del Consiglio di Stato e disimpegna il servizio di anticamera, di udienza e delle adunanze. Vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e adempie agli incarichi di carattere materiale inerente al servizio. I lavori di fatica sono eseguiti dagli appartenenti alle prime due qualifiche;
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