Art. 6

LEGGE 5 marzo 1963, n. 245

In vigore dal 5 apr 1963
Nelle lavorazioni previste dagli e per quanto disposto dal successivo articolo 9 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva, massima prevista per il toluolo e lo xilolo.
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