Art. 12
LEGGE 5 marzo 1963, n. 245
In vigore dal 26 apr 1995
Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale;
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli ;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264, sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.
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