Art. 6
LEGGE 5 marzo 1963, n. 245
In vigore dal 5 apr 1963
Nelle lavorazioni previste dagli e per quanto disposto dal successivo articolo 9 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva, massima prevista per il toluolo e lo xilolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-05;245#art-6