Art. 3
In vigore dal 27 apr 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;526#art-3