Art. 2

In vigore dal 27 apr 1963
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrate in vigore, in conformità, all'articolo 16 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;526#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961. — Testo vigente | Portale Normativo