Art. 1

In vigore dal 27 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1941.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;526#art-1

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