Art. 10

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

In vigore dal 31 mar 1963
Onere finanziario Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 196263, ai capitoli n. 21 e n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.
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