Art. 10
LEGGE 2 marzo 1963, n. 320
In vigore dal 31 mar 1963
Onere finanziario
Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 196263, ai capitoli n. 21 e n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;320#art-10