Art. 12

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

In vigore dal 31 mar 1963
Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TREMELLONI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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