Art. 104

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Sono abrogati gli , secondo comma, 7, escluso il penultimo comma, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, da 60 a 70, 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni. Sono abrogati gli della legge 27 febbraio 1958, n. 120. Sono abrogati gli articoli da 2 a 18 e 21 della legge 5 marzo 1961, n. 211. È abrogato l' della legge 31 dicembre 1961, n. 1406. Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.
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