Art. 103

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione provinciale per gli uffici locali, prevista dall' della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte: a) dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato, presidente; b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica più elevata e da un capo reparto della direzione provinciale; c) da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale; d) da tre membri effettivi aventi la qualifica: uno, di direttore di ufficio locale; uno, di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali; ed il terzo di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali; nonchè da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della Direzione, nominato dal direttore provinciale. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina, ogni triennio i membri delle Commissioni di cui al presente articolo. In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso. La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera d) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dall' della succitata legge 31 dicembre 1961, n. 1406.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-103

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo