Art. 9

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell' sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili".
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