Art. 7
LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289
In vigore dal 11 apr 1963
L' della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Le rinunzie indicate nel n. 7 dell' della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".
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