Art. 7

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
L' della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: "Le rinunzie indicate nel n. 7 dell' della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo