Art. 26

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell', l'Amministrazione della Cassa stanzierà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potrà superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtù della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO TREMELLONI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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