Art. 26 · LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Art. 26

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

In vigore dal 11 apr 1963
Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell', l'Amministrazione della Cassa stanzierà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potrà superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtù della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO TREMELLONI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289#art-26